— 38 — benevolo trattamento della legge del 1903. Di modo cbe il contribuente non commerciante, non solo è presunto commerciante e quindi sottoposto al fallimento, per il solo fatto di aver realizzato redditi soggetti all'imposta sui profìtti, ma, secondo le sopra citate sentenze, deve essere posto in condizioni ancor peggiori del commerciante, non potendo usufruire, quando ricorrano le condizioni richieste, della procedura dei piccoli fallimenti! Senza dilungarci a riprodurre i punti salienti delle sentenze, ci sembra che basterà richiamare alcuni principi indiscutibili per far constatare quanto esse siano assurde. Dice il Bolaffio che la procedura del fallimento vero e proprio e quella dei piccoli fallimenti, non stanno una di fronte all'altra « come la regola all'eccezione, perchè ambedue hanno una propria, specifica giurisdizione, un àmbito di competenza assoluta per valore ben circoscritta ». La procedura dei piccoli fallimenti non è affatto legge d'eccezione: è trattamento di favore soltanto nel senso cbe di esso possono usufruire i piccoli commercianti appunto perchè sono capaci di un credito cosi ristretto, da potersi trovare davanti ad un cumulo di debiti non rilevante senza, peraltro, poterlo fronteggiare. La procedura dei piccoli fallimenti ha scopi che si mantengono immutati anche attraverso il disposto del decreto sui profìtti di guerra: rendere semplice e spedita la procedura; non far incorrere il piccolo commerciante nella bancarotta semplice ; (rendere possibile il concordato per preservare i piccoli commercianti dal fallimento). Quando si pensi poi che la procedura dei piccoli fallimenti è molto più economica di quella dei fallimenti veri e propri, si comprenderà che, non applicandola in caso di fallimento del contribuente moroso, si diminuisce la probabilità dell'esattore di riscuotere l'imposta e si danneggiano indirettamente gli altri creditori del fallito (1). Intanto si assiste a quest'altra enormità: mentre a Vicenza ed a Livorno nei confronti dei contribuenti morosi, non è ammessa la procedura dei piccoli fallimenti, è ammessa senza difficoltà ad Ancona, Brescia, Cagliari, Catania, Chiavari, Lucerà, Napoli, Palermo, Reggio Emilia, Siena e Trani. La Cassazione di Roma, con la già ricordata sentenza 13 aprile 1921, ha anche stabilito che il contribuente dichiarato fallito con sentenza irretrattabile non può sfuggire al procedimento penale per bancarotta semplice. Questa massima sembra enorme semplicemente perchè l'articolo istitutivo del fallimento fiscale richiama soltanto gli articoli 16 e seguenti, 21 e seguenti, 33 e seguenti e 687 del Codice (1) A titolo di curiosità riferiamo che il Tribunale di Livorno, a sostegno della propria sentenza, riporta un passo della Relaziono ed esposizione dei motivi dolio legge sul concordalo preventivo e sulla procedura di piccoli fallimenti del Bolaffio. L'illustre autore, che, con la consueta cortesia, ci ha intrattenuti in proposito alla conforme sentenza del Tribunale di Vicenza, la disapprovava apertamente !