L'art. 1 del R. D. 7 gennaio 1923, n. 17, accentuando, come non si faceva nella Legge del 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3', che la revisione odierna deve portare le tariffe a rappresentare la parte dominicale del reddito medio ordinario continuativo, si è evidentemente fatto carico della contemporanea istituzione della nuova imposta sui redditi agrari e della necessità di meglio distinguere tra il reddito fondiario soggetto alla imposta sui terreni e il reddito agrario soggetto alla imposta sui redditi agrari. Vi sono, dal nuovo punto di vista, deduzioni che non furono abbastanza tenute in conto nella formazione delle tariffe vigenti — quando si detrassero soltanto percentuali modeste e uniformi per interessi sulle scorte vive e morte e per compenso dei lavoro di direzione — e che debbono ora calcolarsi più rigorosamente e largamente affinchè nel reddito fondiario non rimanga traccia alcuna dell'altro reddito soggetto alla nuova imposta. Quali siano queste maggiori detrazioni la nostra Commissione non è in grado di sapere, perchè essa è all'oscuro dei metodi tenuti prima ed ora nella formazione delle tariffe. Le basta però di avere accertato che ora le detrazioni debbono essere maggiori di prima, per essere autorizzata a concludere che anche quel 10 °|0 di aumento che si potrebbe, per altre ragioni, ammettere per i seminativi ed i vigneti, debba reputarsi del tutto obliterato. Sicché essa conchiude chiedendo alla Commissione censuaria centrale di respingere gli aumenti ora proposti colle nuove tariffe dall'Amministrazione e di mantenere invariate le tariffe ora vigenti. Dogliani, 22 agosto 1923. La presente nota aggiunta al ricorso presentato dalla Commissione Censuaria Comunale di Dogliani ha per iscopo di chiarire alcuni punti che, nell'audizione concessa ai suoi rappresentanti dalla Presidenza della Commissione Censuaria Provinciale, apparvero degni di essere illustrati. La nostra Commissione non può non compiacersi innanzi tutto che le sue ricerche intorno alle variazioni dei prezzi fra il primo dodicennio (1874-1885) ed il secondo decennio (1904-1913) abbiano trovato perfetta corrispondenza in quelle che la Commissione Provinciale ha istituito per proprio conto; e principalmente l'aumento medio nei prezzi delle uve sia calcolato col raffronto tra le mercuriali del mercato di Alba, come si fece dalla Commissione Provinciale, sia con quelle tra i prezzi alla vigna in Dogliani, come si fece da noi, sia risultato uniformemente del 10°/A. Ciò, mentre è riprova della obbiettività con cui la nostra Commissione ricercò tutti i dati che potevano illuminare il problema nel-l'interesse comune della finanza e dei contribuenti, conferma che, in assenza di altre circostanze, si potrebbe considerare ragionevole un