> . — IV — USSJl luziomilf PER LE ASSiailUZIOIfl SOOIIU Sede Centrale : ROMA --—---"■——-- » y L'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia, nella forma obbligatoria assunta in virtiTdel decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603 (modificato con altro decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1479) é gestita dalla Cassa Nasloaale perle Assiearaalonl Sedali (già Cassa Nazionale di Previdenza per l'invalidità eia vecchiaia degli operai), da cui dipendono gli Istituti di Previdenza Sociale, che funzionano per gruppi di provincie nei 43 principali centri del Regno. Devono obbligatoriamente essere assicurati, nell'età fra i 15 ed i 66 anni, tutti coloro, uomini e donne, che lavorano alla dipendenza di altri. E più' particolarmente: operai, salariati, contadini, persona di servizio, garzoni, apprendisti, assistenti, commessi; ed inoltre gli. impiegati con retribuzione non eccedente le L. 800 mensili. L'assicurazione garantisce ai lavoratori : l'assegnazione di una pensione al compimento del 65° anno di età, od anche, in misura ridotta, al compimento del 60* anno, purché siano stati versati almeno 240 contributi quindicinali; oppure l'assegnazione della pensione, a qualunque età, in caso di sopravvenuta inabilità permanente ed assoluta al lavoro, purché siano stati versati almeno 120 contributi quindicinali. In caso ,di morte della persona assicurata prima che sia stata liquidata la, pensione, si liquida un sussidio mensile di L. 50 per la durata di sei mesi alla vedova, al vedovo inabile, od, in mancanza, agli orfani di età inferiore ai 15 anni. L'assicurazione si propone inoltre la cura e la prevenzione dell' invalidità. Si provvede all'assicurazione mediante. contribuzioni quindicinali, che variano da 1 a 6 lire a seconda della classe di salario dell'assicurato, e che sono per metà a suo carico e per metà a carico del datore di lavoro. Lo Stato contribuisce integrando ciascuna pensione con una quota fissa di L. 100 di. rendita annua. » • • Alla Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali è altresì affidata la assicurazione facoltativa per l'invalidità e la vecchiaia, della quale -possono valersi gli assicurati obbligatori che vogliano aumentare la misura della loro pensione, ed anche altre categorie di persone alle quali non si estende l'obbligo dell'assicurazione. Lo Stato interviene anche in questa forma libera di previdenza, integrando ciascuna pensione. * • * I versamenti si fanno dagli interessati mediante apposizione di speciali marche sulle tessere degli assicurati. Le marche si trovano in vendita presso gli Uffici Postali, gli Uffici del Registro, e gli Istituti di Previdenza Sociale.