— 513 — È evidente cbe, siccome le lire 244 coprono appena la parte colonica, lasciando scoperte tutte le altre spese, l'insieme di reddito agrario e fondiario è eccessivo e che occorre ridurlo convenientemente. Probabilmente, occorre ridurre amendue le cifre. In questa sede catastale fa d'uopo dare maggior importanza alla detrazione cosi detta per spese di amministrazione e ad essa, insieme con quella degli interessi sul capitale d'esercizio, attribuire un valore cbe sia adatto a quella industrializzazione dell'agricoltura, che fu l'asserito movente della istituzione della nuova imposta sui redditi agrari. Argomentando dai dati ufficiali sopra esposti, la detrazione dovrebbe essere tale cbe il suo ammontare uguagli dalla metà ai 3/« del valore residuo a titolo di reddito fondiario. La Commissione reclamante non si nasconde che, cosi operando, le nuove tariffe non risulterebbero in alcun caso superiori alle vigenti e in parecchi casi riuscirebbero inferiori; ma a tale conclusione, se reclamata dalla giustizia, nessuno potrebbe fare alcuna obbiezione. La nuova imposta sui redditi agrari è stata istituita per colpire redditi cbe si dicevano sfuggiti all'imposta e per ripartire più equamente le imposte; e se giustizia vuole cbe una quota minore di esse sia pagata dai percettori di reddito fondiario dominicale ed una maggiore dai percettori di reddito agrario, cosi deve farsi. Ciò che importa vietare ad ogni costo è che la medesima somma sia assunta come reddito due volte in due sedi diverse e doppiamente tassata, contro la chiara volontà del legislatore. Additando quest'altra fondamentale ragione della domanda, cbe essa fa di mantenere per lo meno invariate le tariffe catastali vigenti, essa ritiene di fare opera giovevole alla finanza, in quanto dimostra cbe, se vi ha ragione di considerare ora tassabile una maggior somma di reddito terriero in confronto al periodo catastale trascorso, ciò non accade perchè sia aumentata la parte fondiaria del reddito stesso, ma perchè si è individuata meglio la parte agraria od industriale prima trascurata o confusa col reddito fondiario. Noi pensiamo che, dopo averle separate e calcolate acconciamente, sarebbe bene tassare amendue le parti con i medesimi metodi, ma, comunque si voglia opinare intorno a ciò, importa, massimamente oggi, porre attenzione grandissima nell'evitare sovapposizioni di reddito e quindi doppie tassazioni. Ghè la doppia tassazione minerebbe alla base il fondamento di amendue le imposte e le screditerebbe agli occhi dei contribuenti. Danno gravissimo sarebbe questo, ohe saviamente il legislatore ha deprecato e che deve essere ad ogni costo evitato dai corpi incaricati di applicare la legge. Dogliani, 12 settembre 1923. 33