— 41 — Ministero, per quanto la Corte dei Conti abbia deciso contrariamente, annullandolo, non fa altro che indurre gli esattori a far dichiarare quanti più fallimenti possono. Questo perchè, fra la seccatura di esperire le pratiche che richiede il fallimento e la seccatura di ricorrere alla Corte dei Conti, gli esattori preferiscono la prima. Ma poi ricordiamo che alla Camera (1) l'on. Meda, allora Ministro delle Finanze, all'interpellanza dell'on. Perrone sulle gravi disposizioni in genere emanate per la riscossione dell'imposta sui profitti e sul fallimento fiscale, rispondeva fra l'altro cbe della eccezionale misura del fallimento doveva « farsi un uso discreto e moderato » ! Abbiamo visto che gli articoli dei decreti istitutivi del fallimento astraggono da ogni condizione che non sia la semplice morosità del contribuente ; abbiamo visto che il Ministero delle Finanze ha negato all'esattore il rimborso per omessa istanza di fallimento; abbiamo notato, in pratica, che le Intendenze di Finanza non rifiutano mai l'autorizzazione a chiedere il fallimento, forse per istruzione dello stesso Ministero... E allora, di grazia, come era possibile dire che del fallimento doveva « farsi un uso discreto e moderato » ; in che cosa consiste questa discrezione e moderazione? (1) Vedi resoconto ufficiale della seduta del 23 febbraio 1918. Dott. Guido Rossi.