— 37 — Finanza, in fallimento ordinario, mediante proposizione di credito, ma di fallimento dichiarato dietro sua istanza »; che il fallimento fiscale è un mezzo di riscossione dei pubblici tributi e perciò soggetto alla regola del solve et repete; che, in conclusione, al fallimento fiscale è applicabile il Libro Terzo del Codice di Commercio per quanto concerne la dichiarazione, l'amministrazione e gli effetti (?) del fallimento, e sono nello stesso tempo applicabili le norme delia legge di riscossione, e il principio assoluto del solve et repete, di cui all'art. 6 della legge sul contenzioso amministrativo. È codesta una massima alquanto stiracchiata, ma è quanto di meglio potesse trarsi dall'anfibia disposizione del fallimento fiscale. Le già menzionate sentenze 15 giugno 1920 della Corte d'Appello di Torino e 30 luglio 1921 della Cassazione di Roma hanno anche stabilito che il ruolo d'imposta si estende di diritto a tutti i coobbligati al pagamento dell' imposta stessa e che a costoro quindi si deve estendere il fallimento dichiarato nei confronti del contribuente iscritto a ruolo; per proporre opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento anche i coobbligati devono sottostare al principio dei solve et repete. Si consideri infatti che il ruolo spiega la sua efficacia non solo contro il contribuente iscritto, bensì anche contro chi per esso è tenuto per legge al pagamento del debito. Con l'ultima sentenza qui richiamata si è anzi affermato che l'autorità giudiziaria è competente solo a conoscere degli effetti della iscrizione di un commerciante nel ruolo dei contribuenti, non anche a conoscere della legittimità, o non, della iscrizione stessa. Riportiamo ora una massima che esamineremo con minore brevità delle altre, non perchè sia di esse assai più importante, ma perchè, oltre a non potervi sottoscrivere, non ci sentiamo in grado di concordare coi pochi commenti che abbiamo visto in proposito. Il Tribunale di Livorno con sentenza 6 dicembre 1918(1), confermata dalla Corte di Appello di Lucca, il Tribunale di Vicenza con sentenza 5 giugno 1920(2) e la Cassazione di Roma con sentenza 13 aprile 1921(3) hanno stabilito che, nei riguardi dei contribuenti morosi al pagamento dell'imposta sui profitti di guerra, non è applicabile la legge 2-1 maggio 1903, n. 197, sulla procedura dei piccoli fallimenti. Le citate sentenze, in sostanza, partono dal concetto che il Testo Unico relativo all'imposta sui profitti di guerra è una legge eccezionale, che l'art. 31 non fa distinzione fra masse passive inferiori e superiori alle cinquemila lire e che inoltre delinea una figura di debitore i cui connotati sono totalmente diversi da quelli del debitore meritevole del (1) Vedi in «Foro It. », 1919, I, 183. (2) Vedi in « Foro Veneto », 1920, fase. 15 luglio-I0 agosto, n. 14-15. (3) Vedi in « Foro It. », 1921, II, 209 ; in «Contribuente It. », 1921, pag. 347; in «Imp. Dir. », 1921, pag. 200 ed in « Riv. Leg. Fise. », 1921, pag. 426.