64 V. SAMP1ER1 MANGANO annualità detraibili siano quelle soltanto che costituiscono reddito rispetto al creditore». Se poi si consideri che io ho sempre distinto il periodo in cui il reddito lordo catastale presunto degli impianti idroelettrici gode della esenzione dall’imposta unificata, da quello in cui il reddito stesso sarà assoggettato all’imposta medesima, quale faciente parte del complessivo reddito lordo industriale degli impianti suddetti, cioè dopo il 1940, potrei ancora soggiungere che l’autorità del Quarta sarebbe stata assai bene invocata a conforto della mia tesi, sia per ciò che attiene alla indeducibilità dei canoni di acqua, come per dò che riguarda la indedudbilità degli interessi passivi dd capitali presi a imprestito ed investiti nella costruzione o nell’acquisto degli impianti idrodettrid, in analogia o in conformità di quanto lo stesso Quarta osserva a pag. 344-345, numeri 278-279 dd 20 volume dd suo Commentario (terza edizione, 1920) (1). Ma vogliamo poi, davvero, far dipendere la bontà, o meno, della soluzione data a una determinata questione, dal richiamo, più o meno esatto, all’opinione di questo o quell’autore - per autorevole che egli sia, o possa essere? - Perchè, in quanto alla indedudbilità degli interessi passivi dd capitali presi a imprestito ed investiti nella costruzione o nell’acquisto degli impianti idrodettrid, io avevo già (pag. 28 del citato mio volume) fatto richiamo alla magistrale sentenza 27 maggio 1921 della Cassazione di Roma, in causa Finanza contro Società anonima ferrovia meridionale, aderendovi pienamente e riproducen-dola, poscia, largamente, a pag. 92 e seg., del mio volume. Mentre, in appoggio della mia opinione, larga messe di giurisprudenza si trova riassunta nella nota (x) a pag. 79 di detto mio volume. In ogni modo, quello che, sino a questo momento, può dirsi ed affermarsi con certezza, è questo: che la tesi della detraibilità degli interessi passivi dd (1) Contrasta, evidentemente, con quanto è detto nel testo, sopra riprodotto, ciò che lo stesso Quarta dice sotto il n. 247 del voi. 20, terza edizione, pag. 308, del suo Commentario: « In applicazione dello stesso principio, è stato sempre ritemdo che gl'interessi, che un comune paghi sul prestito da esso fatto ed impiegato per la conduzione delle acque e costruzione dei reladvi condotti siano detraibili dal reddito, che il comune stesso ritrae dalle concessioni di acqua ai privati, in quella proporzione, che i capitali mutuati si estimi essere servid per la conduzione dell'acqua destinata allo esercizio delle private concessioni ». In appoggio di questa sua affermazione, il Quarta richiama (nota (2), pag. 308) la rivista « Le imposte dirette », anno 189;, pag. 79; anno 1902, pag. 46. Quest’ultimo richiamo si riferisce alla sentenza 1-10 aprile 1901 della Cotte di appello di Napoli, in causa Società dell'Acqua Santo: sentenza non accettata dalla Finanza. Mentre il primo si riferisce alla decisione emessa Hai la Commissione centrale addi 12 novembre 1894, n. 33737. E l’uno e l’altro giudicato contraddetti apertamente dalle successive pronunzie dell’autorità giudiziaria. Egli è per dò, che non crederei di commettere un’irriverenza, se dicessi, che è mia impressione che quel brano sia stato buttato giù, senza tanto considerare. Non sarebbe, del resto, la sola menda, che si riscontri nella magistrale opera del sommo giureconsulto. Talché, viene fatto spesso di domandarsi, se la tarda età non abbia impedito all’insigne glossatore di aggiornare e correggere, in più di un punto, certe sue affermazioni, che già risultavano, lui vivente, sorpassate dal tempo o in contrasto con i successivi giudizi della giurisprudenza o con le opinioni manifestate dalla dottrina, non per anco rilevati.