194. - Registro - Perizia di stima - Metodi ed elementi valutativi - Grave ed evidente errore di apprezzamento - Nullità - Impugnativa per insufficienza di calcolo - Improponibilità in appello come domanda nuova. La norma dell’art. 80 del T. U. sulle leggi del registro del 30 dicembre 1928, n. 3260, secondo la quale, per determinare il valore venale riguardo al trasferimento di beni immobili si deve aver riguardo principalmente agli elementi di comparazione indicati nel detto articolo, ha carattere inderogabile, salvo che sia impossibile eseguire la stima col metodo comparativo. Non incombe alla Finanza 1’ onere di fornire tali elementi di comparazione, incombendo ai periti di procurarseli di ufficio. Nella determinazione del valore venale in comune commercio di una casa di abitazione non si può prescindere da un coefficiente di maggiorazione, per la sua ubicazione in una via principale della città e per la sua facile trasformabilità a negozi, tanto più se questa era prevedibile per ragioni obiettive al momento del trasferimento, e, di fatto, si sia verificata subito dopo il trasferimento stesso. E', quindi, affetta di nullità, per grave ed evidente errore di apprezzamento, la perizia di stima che, nella determinazione del valore venale di un immobile, abbia preso a base il reddito netto dello stesso al momento del trasferimento, con esclusione del metodo comparativo e prescindendo dal maggior valore che poteva essere determinato in vista della particolare ubicazione dell immobile e della sua facile e prevedibile trasformabilità. Impugnata giudiziariamente una perizia per grave ed evidente errore di apprezzamento, non è ammissibile, iu sede di appello, proporre 1 impugnativa anche per insufficienza di calcolo, costituendo, questa, domanda nuova. Cass.. I civ. 14 luglio 1942, est. Lorusso Caputi ; Finanze c. Carcione. (Riv. leg. fise., 592). 195* - Imposta di negoziazione - Cessione quote sociali con atto registrato - Imposta sul capitale accertato alla società - Tassa principale " Solve et repete. L’imposta di negoziazione accertata sul capitale a carico di una accomandita semplice è principale, anche quando si sia percepita 1 imposta di registro (a carico dei contraenti), sull’atto di particolare cessione delle quote sociali. La opposizione alla relativa ingiunzione non è proponibile senza V osservanza del precetto del solve et repete. Cass.. S. U.. 6 giugno 1942. est. Porro Regano, Finanze c. Società Cristalleria Empolese Cella. (Riv. leg. fise.. 701). 196. - Imposta di negoziazione - Riduzione capitale sociale - Nuove azioni di minor valore - Valutazione sul valore medio dell’anno precedente- Quando a seguito di riduzione di capitale una società anonima emetta nuovi titoli, nel corso di un semestre, in sostituzione di altri di maggior valore, tale diminuzione ha effetto col semestre successivo a quello in cui ha luogo la riduzione, mentre, per quanto riguarda il semestre in cui ha luogo la riduzione, la imp. di negozia/, va applicata sul valore medio dei titoli nell* anno precedente. Cass.. II civ.. 12 agosto 1942, est. Brunelli ; Soc. Saturnia c. Finanza. (Riv. leg. fise., 710). 197. - Imposta successione - Istituzione di nascituro - Carattere condizionale - Mancata condizione - Restituzione dell'imposta. L* istituzione di erede della prole nascitura è sottoposta alla condizione sospensiva del verificarsi della nascita; e pertanto l’imposta di successione che sia stata percetta va restituita ove la nascita non abbia avuto luogo. Comm. Prov. di Perugia, 17 febbraio 1942 (Foro it.. 111. 190 con nota). 198. - Successione - Azione surrogatoria in luogo degli eredi del debitore - Obbligo di denunzia - Non sussiste. Il creditore che agisce in via surrogatoria, in luogo degli eredi del proprio debitore non opera iure successionis, ma utendo iuribus del debitore defunto.