210 * frouto a quello determinato dalia commissione distrettuale, è radicalmente nulla e va annullata senza rinvio. Comm. e., 6 marzo 1941, ». 38324 (Riv. leg. fise., 1942, 303). 214. - Registro - Enunciazione società di fatto - Mancata tassazione - Ripropostone enunciativa in altro atto oltre il triennio - Prescrizione. Enunciata una società di fatto in un atto regolarmente sottoposto a registrazione, qualora tale enunciativa venga riprodotta in altro atto successivo, l’azione della Finanza per richiedere la imposta sulla convenzione enunciata deve ritenersi prescritta se sia già trascorso il termine triennale dalla registrazione del primo atto. Comm. c„ 4 febbraio 1942, ». 50713. (Riv. leg. fise., 577). 215- - Registro - Tassa complementare - Uffici a rami divisi - Carattere unitario -Prescrizione - Interruzione. La suddivisione dei servizi fra Uffici diversi, non toglie che questi abbiano, di fronte al contribuente, carattere unitario e che quindi l'atto promanante da uno degli uffici abbia effetto interruttivo della prescrizione, anche se di competenza di altro degli uffici stessi. Cass., I civ., 9 giugno 1942, est. De Feo-, Soc. Italo Americana pel Petrolio c. Fin. (Riv. leg. fise., 702). 216. - Impiegati esattoriali - Controversie sulla previdenza - Competenza- Le controversie relative alla previdenza degli impiegati esattoriali sono di competenza delle Commissioni arbitrali istituite con II. L). L. 21 aprile 1919, n. 603, non essendosi ancora data esecuzione all’ art. 142 del R. D. L. 4 ottobre 1935, n. 1827 che le devolve al Magistrato ordinario. Cass,, S. U., 11 giugno 1942, est. Masucci-, Esattore di Napoli c. Istituto Fascista per la Previdenza sociale. 217. - Imposta straordinaria patrimonio (1920) - Duplicazione con la imposta di r. m. - Elementi di prova - Qualificazione della controversia - Competenza. Nulla vieta al Giudice di utilizzare gli atti di accertamento esibiti dalla Finanza alle Commissioni amministrative, e relativi all applicazione della imposta di r. m. allo scopo di provare la duplicazione totale o parziale di detta imposta con quella straordinaria sul patrimonio. E' competenza delle SS. UU. del -Supremo Collegio lo statuire se una controversia sia di estimazione semplice o complessa e se, conseguentemente, l’A. G. abbia facoltà di precisare il reddito. Cass., I civ., 11 giugno 1942, est. Lorusso Caputi. Fin. c. Cane. (Riv. leg. fise.,’726). 218. - Registro - Accertamento valori - Domanda di stima - Ordinanza di stima Notifica oltre il triennio dalla opposizione all'accertamento - Prescrizione dell'imposta complementare- La domanda di stima e la relativa ordinanza del Presidente del Tribunale, secondo le disposizioni del t. u. del 30 dicembre 1923 n. 3269 (ora mortificato), interrompevano la prescrizione della imposta complementare dovuta in conseguenza della stima solo nel caso che fossero notificate. Qualora dalla data della opposizione del contribuente all’accertamento valori, notificatagli dal Procuratore del Registro, alla data della notifica dell or-nan’za di stima, siano decorsi tre anni, senza che sia intervenuta alcuna altra notifica, essendosi verificata la prescrizione della detta imposta, ogni quistione riferibile alla perenzione del giudizio di stima rimane assorbita. Cass., I civ., 26 giugno 1942, est.. Rasquera ; Finanza c. Guercio e Randazzo. (Riv. leg. fise., 518 con nota).