è 209 V. - DIRITTO FORMALE E PROCESSUALE 209- - Imposta fabbricati - Reclami - Presentazione nel comune sede d'ufficio delle imposte - Validità. Anche in materia d’imposta fabbricati i reclami possono validamente presentarsi agli uffici municipali, ancorché nello stesso Comune abbia sede ['ufficio delle imposte; e non può eccepirsi la tardività se i reclami stessi, presentati tempestivamente, pervengano agli uffici distrettuali oltre il termine di rigore. Comm. c., 10 luglio 1941, n. 44193 (Riv. leg. fise., 1942, 327). 210. - Ricchezza mobile - Ricorso contro il ruolo prima della pubblicazione - Validità Reddito confermato coi silenzio - Riduzione al di sotto del minimo - Ricorso contro il ruolo - Inammissibilià. Il ricorso contro il ruolo, ai sensi dell’art. 117 del Reg. 11 luglio 1907 n. 560, può validamente presentarsi prima della pubblicazione del ruolo nel quale verrà iscritto il reddito di ciii si denuncia la inesistenza o la intassabilità. Qualora un reddito, confermato col silenzio, venga a ridursi al di sótto del minimo imponibile, il contribuente dovrà presentare nei modi e termini di legge apposita scheda di rettifica e non già ricorso, contro il ruolo,‘ai sensi dell’art. 117 del precitato regolamento, non essendo, in tal caso, ammissibile tale rimedio. Comm. c., 12 novembre 1941, n. 47391. (Riv. leg. fise., 1942, 608), 211. - Imposte in genere - Giudizi nonti le commissioni - Esame degli atti presso le segreterie - Impedimento - Mezzi di prova. Anche avanti la commissione centrale il contribuente può produrre ricorso generico per interrompere il termine di decadenza, e spiegarne i motivi con successiva memoria. Qualora il contribuente, o chi per lui, sia posto nell’impossibilità di esercitare il diritto di difesa di cui al secondo comma dell’art. 24 del r. d. 8-VII— 1937, a. 1516, avrà il diritto di esigere dalla segreteria, in calce, a richiesta scritta, la dichiarazione del motivo dell'Impedimento, per allegarla alla domanda di rinvio della discussione e per esibirla all’atto di audizione personale al solo scopo di ottenere un rinvio, che, malgrado il potere discrezionale conferito dall’articolo 28 del precitato decreto alle commissioni, non potrebbe essere negato. Rifiutando la segreteria a rilasciare tale dichiarazione, il contribuente potrà presentare domanda di rinvio della quale la segreteria stessa dovrà rilasciare ricevuta, oppure procurarsi testimonianza del fatto per un eventuale ricorso. Comm. c., 3 luglio 1941, n. 43832 (Riv. leg. fise., 1942, 386). 212. - Imposte in genere - Appello dell'Ufficio con atto posteriore alla notifica delia decisione di 1° grado - Validità - Termine deposito atti. Anche anteriormente alla disposizione contenuta nell’art. 38 del R. D. 8 luglio 1937 n. 1516, che ha pertanto carattere interpretativo e non innovativo, l’ufficio delle Imposte poteva proporre appello avverso la decisione dei primi giudici con avviso separato, entro però vénti giorni dall’avvenuta notifica della decisione e non oltre il termine di giorni sessanta di cui all’art. Io della Legge 10 giugno 4888, n 5458. Il termine di venti giorni per depositare gli atti alla Commissione provinciale, da parte dell’ ufficio, decorre dalla notifica del secondo avviso, col quale fu data comunicazione al contribuente della proposizione dell’appello. Comm. c., 31 gennaio 1942, n. 50522. (Riv. leg. fise., 721), 213. - Registro - Appello dell'ufficio - Mancata comunicazione al contribuente - Decisione Commissione provinciale - Annullamento senza rinvio. La mancata tempestiva comunicazione dell’appello e dei suoi motivi al contribuente rende inesistente l’atto di appello e pertanto la decisione della Commissione provinciale, in sede di valutazione, che ne aumenti il valore in con-