/.ione ha trascritto il proprio titolo e pubblicata l'ipoteca a termine di legge. E ciò per il principio che i beni del debitore sono destinati alla soddisfazione dei crediti esistenti al momento della loro assicurazione, mentre i crediti successivi non possono trovare capienza su quei beni che, al sorgere degli stessi, si trovavano già usciti dal patrimonio del debitore. Cass. Ili civ., 4 maroo 1942, Banca di Napoli c. Esattoria di Corigliano Calabro (L'esattore delle imp., 74). 223- - Riscossione - Giudizio di graduazione - Imposta successione - Impugnativa del privilegio - « Solve et repete ». Il «solve et repete» può essere sollevato per la prima volta in Cassazione. Il creditore chirografario che nel giudizio di graduazione contesti il privilegio della finanza per imposta di successione, eccependo che questa è prescritta, è tenuto al «solve et repete», perchè egli fa propria una eccezione del proprio debitore. Tale obbligo non sussiste per il creditore ipotecario, il quale, eccependo la prescrizione per difendere il rango della propria ipoteca, fa valere un diritto proprio, indipendente da qualsiasi interesse del debitore. Cass. S. U., 2 giugno 1942, est. Assisi; Finanza c. Godina (Foro it., I, 827). 224. - Riscossione - Domanda In separazione - Mancata esibizione del titolo - Desistenza - Inammissibilità - Spese del giudizio - Soccombenza dell’Esattore - Compensazione non concessa - Difettò di motivazione. Se il terzo rivendicante non abbia, a sostegno del proprio diritto, esibito all’ufficiale procedente uno degli atti previsti nell’art. 68 del t. u. della riscossione, T Esattore non può desistere dalla iniziata esecuzione, e se T opposizione sia accolta in sede di giudizio, non può essere condannato nelle spese per il solo fatto defila soccombenza, salvo che, invece di rimettersi alla Giustizia, abbia contestato con esito sfavorevole o abbia mancato di diligenza nell’ indagare se poteva validamente procedere. E ciò perchè l’Esattore, diversamente, perderebbe il diritto al rimborso delle quote esigibili. Quando l’Esattore abbia chiesto, con motivata domanda, la compensazione delle spese, il Giudice che non la conceda ha obbligo di dire i motivi per cui non accoglie la domanda. Cass. I civ , 23 giugno 1942, est. Lorusso-Caputi ; Esattoria del Governatorato di Roma c. Soc. Seterie italiane e Raimondi. 225. - Riscossione - Giudizio di graduazione - Domanda tardiva di collocazione privilegiata - Mancata notifica con atto formale - Non induce inammissibilità. Deve ritenersi valida la domanda tardiva di collocazione privilegiata fatta da un creditore nel giudizio di graduazione al quale partecipi anche l'Esattore, nonostante che tale domanda non sia stata notificata, con atto di Ufficiale giudiziario, nè all’Esattore nè ai debitori espropriati, qualora risulti che l’Esattore ne abbia avuto, di fatto, comunicazione, e che i debitori espropriati non avrebbero avuto interesse ad opporsi alla detta tardiva domanda. Cass. Ili civ., 3 luglio 1942, est. Rolla; Esattoria Cons. Vietri sxtl Mare-Celarv c. De Crescenzo. Direttore Responsabile: Prof. BENVENUTO GRIZIOTTI Pavia — Prem. Tipografia Sncc. Frat. Fusi - Via L. Spallanzani, 11 — 1943