26 mento di avocazione, rispetto al quale come leggesi nella decisione appellata si fa valere 1’ argomento che esso, in sostanza, nulla aggiunga alla situazione astratta già prevista e predisposta dal precetto legislativo. Ma, in contrario, si osserva : 1) che 1’ avocazione alla massa è provvedimento che giova ai creditori e, solo in loro favore può essere attuato; 2) che, a differenza dell’ordinaria revocazione una somma inferiore a quella reale, sicché i creditori fallimentari possono chiedere alla moglie tale somma, non soddisfarsi sul bene, il cui valore e di molto superiore. Insegnano infatti il Bonelli ed i suoi seguaci che e ammessa la prova contro entrambe le presunzioni : quella di provenienza del denaro e quella di simulazione. Ora, provando che il denaro è stato donato o mutuato dal marito alla moglie o da lei a lui sottratto, si prova che il denaro adoperato non era più in titolarità del marito e cade perciò la presunzione concernente l’appartenenza dello stesso (S1); così come provando che 1 acquisto era già stato compiuto prima del matrimonio, quando non operava la mu-ciana, se anche pagato dopo, ovvero prima del matrimonio si era stipulato il contratto preliminare o il patto di riscatto, in adempimento o in forza del quale si è compiuto 1’ acquisto definitivo, cade la presunzione di simulazione (2>). Col secondo insegnamennto si dà un facile mezzo di frode al commerciante, la cui moglie si trovi nelle particolari condizioni indicate. ma senza dubbio assai più grave è il primo, con cui si da tale possibilità a chiunque. Ciò è stato intuito dal Santoro (,0), il quale indica come una superiorità della propria te3Ì la possibilità di applicare la muciana anche quando si possa provare che il marito ha trasmesso alla moglie la titolarità del denaro adoperato nell’ acquisto. Ma, in realtà, per questo li-guardo, con la tesi del Santoro si è nelle stesse condizioni che con quella del Bonelli, poiché anche il primo autore, insieme con il Tedeschi, ritiene che nella legge vi è una presunzione di appartenenza ; ora, proprio contro questa presunzione è diretta la prova della trasmissione di titolarità del denaro dal marito alla moglie; l’opinione del Santoro può quindi giustificarsi solo in base ad un argomento letterale, interpretando (21) Bonelli, op. cit., n. 617; Candian, op. cit., n. 189, pag. 302-303. (22) La prima ipotesi, di possibile prova contro la presunzione di simulazione, è formulata dal Bonelli (op. cit., n. 617) e ripetuta dal Navarrini (op. cit., n. 377); la seconda dal Candian (op. cit., n. 188, p. 300); la terza dallo stesso Bonelli; contro Rocco, op. cit., n. 54, il quale, pur accettando la formulazione delle due presunzioni, insegna che non vale superare la presunzione di simulazione, se non si supera la presunzione di appartenenza dei denari adoperati, il che equivale a dire che la prova contraria è data solo contro la presunzione di appartenenza, anticipando cogl le conclusioni del Tedeschi e del Santoro. 11 lettore si accorgerà tra poco perchè, a mio modo di vedere, questa affermazione del Rocco rappresenta, di fronte alla dottrina del Bonelli, un notevole approssimarsi alla verità. (23) Santoro, op. cit., pag. 160; Tedeschi, op. cit., pag. 375-76; il Santoro, escludendo la presunzione di simulazione, applica naturalmente (pag. 161) la muciana anche alla prima delle ipotesi ricordate alla nota (22).