211 219 - Registro - Accertamento maggior valore - Ricorso amministrativo - Silenzio prolungato dell'Amministrazione » Effetti - Spese giudizio di stima - Solidarietà per il pagamento - Non si estende ai condebitori rimasti estranei al giudizio. Nel silenzio della legge speciale si deve ricorrere alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe. La disposizione dell’art. 5, 5° e 6° comma, del .T. U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, secondo la quale, trascorsi 120 giorni dalla presentazione del ricorso senza che 1’ Autorità abbia provveduto, il ricorrente puà chiedere, con istanza alla stessa notificata, che il ricorso venga deciso, e che trascorsi altri 60 giorni da tale notificazione, il ricorso deve intendersi rigettato a tutti gli effetti di legge, tale disposizione, ripetesi, racchiude un principio d’iudole generale, applicabile anche ai ricorsi gerarchici regolati da altre leggi di diritto pubblico e, quindi, anche dalle leggi tributarie. In tema di opposizione ad ingiunzione per imposta complementare di registro, il silenzio prolungato dell’Amministrazione finanziaria non è sufficiente, quindi, a far ritenere rigettato il ricorso, ma occorre la notificazione dell'atto di messa in mora, in seguito al quale, solo dopo altri 60 giorni, il ricorso potrà considerarsi rigettato per tutti gli effetti di legge e, quindi, anche per la cessazione della sospensione del corso della prescrizione e ì inizio di un nuovo rioino di prescrizione, già interrotto dalla presentazione del iicoiso, In materia di imposte di registro, il vincolo di solidarietà, trai condebitori, di carattere sostanziale e procedurale, non implica che il condebitore, rimasto estraneo al giudizio di stima, possa essere ritenuto corresponsabile verso la Finanza per il pagamento delle spese di tale giudizio, al quale sono tenuti soltanto coloro che effettivamente furono parti nel giudizio stesso. Cass. 1 civ., 30 giugno 1942, est. Messina; Finanze c. Martelli (Riv. leg. fisa. 521 con nota). to 220. - Registro - Ingiunzione - Opposizione - Termine appello. Gii atti processuali, per la loro validità e per i loro effetti giuridici, sono regolati dalla legge del tempo in cui sono compiuti. Il termine per appellare nei giudizi di opposizione a ingiunzione fiscale, vigente il cod. di proc. civ. del 1865, è quello di giorni quindici previsto dal-l’art. 656 detto codice. Cass. 1 civ., 15 luglio 1942, est. Lorusso Caputi; Reale Soc. Ginnastica di Torino c. Finanza (Riv. leg. fise. 595). 221- - Registro - Maggiore imposta, per titolo diverso, chiesta in appello - Domanda nuova - Rigetto - Ingiunzione per la detta imposta - Accettazione implicita sentenza - Ricorso cassazione - Inammissibilità. Rigettata, con sentenza della C. d’A. come domanda nuova, una maggiore richiesta di imposta di registro, per titolo diverso da quello originariamento liquidato, non è ammissibile il ricorso per cassazione contro la detta sentenza, se l’Amministrazione, prima della notifica del ricorso, ha notificato al contribuente ingiunzione con la quale chiede precisamente la detta maggiore imposta. La notifica di tale ingiunzione, che apre ex novo il procedimento amministrativo, costituisce tacita accettazione della sentenza d appello ed è incompatibile, quindi, con la volontà di ricorrere in Cassazione. Cass. S. U., 18 luglio 1942, est. Santoro; Finanza c. Levi. VI. - adempimento, riscossione ed estinzione 222 - Riscossione - Giudizio di purgazione di ipoteche - Crediti dell’ esattore per imposte fondiarie scadute posteriormente al trapasso - Collocazione privilegiata - Inammissibilità. L’esattore ha diritto di essere collocato con privilegio solo per le imposte scadute al momento dell’atto di trapasso e non anche per quelle successive dovute dal compratore, se il compratore di un immobile nel giudizio di gradua-