205 190- - Registro - Esenzioni e privilegi - Fabbricati nuovi - Costruzioni in corso. Le vendite di fabbricati nuovi o radicalmente riattati, destinati ad uso di abitazione, possono godere dell'agevolazione della riduzione a metà, della imposta normale di registro se stipulata nel termine di quattro anni a decorrere dalla dichiarazione di abitabilità o dalla effettiva abitazione. Quelle stipulate anteriormente sono escluse da detta agevolazione. Cass., 1 civ., 13 giugno 1942, est. Santoro, Monreale c. Finanza. (Le Massime, 208 e Riv. leg. fise., 510 con note). 191. - Registro - Divisione ereditaria - Frutti posteriori alla morte del de cuius - Attribuzione ai condividenti in modo difforme dalie rispettive quote di diritto - Imposta di conguaglio - Ricavato da vendita di cespiti ereditari - Prova. I frutti maturati dalla morte alla divisione dell'asse ereditario appartengono agli eredi pro quota. Se, quindi, nella divisione, ì detti frutti vengono distribuiti fra i coeredi in modo difforme alle rispettive quote di diritto, si fa luogo all'imposta di conguaglio. Nulla vieta che i condividenti possano provare, con documenti o con perizia, che il contante diviso in modo difforme, anziché derivare da frutti di beni ereditari maturatisi posteriormente alla morte del de cuius, sia derivato da alienazione di bestiame regolarmente denunziato ai fini della imposta successoria. Cass., I civ,, 15 giugno 1942, est. Lorusso Captiti, Guglielmi Di Vulci c. Finanza. (Riv. leg. fise., 704). 192- - Registro - Acquisto per sè e per due persone da nominare - Dichiarazione di comando, per le due terze persone, nel termine di legge - Tassa fissa - Applicabilità- Perche si faccia luogo all’applicazione dell’art. 58 della legge organica del registro, non occorre che colui che dichiara di avere fatto l’acquisto per persone da nominare o che nomina nei termini di legge, sia provvisto di mandato scritto anteriore alla riserva. La legge presume il mandato tacito. La riserva «per sè e per due persone da nominare» non induce trasferimento se, con la dichiarazione di comando, si dichiarano le sole terze persone per cui si è fatta la riserva, escludendo la persona del dichiarante. La riserva « per sè » ha valore pleonastico, giacché se maucasse la dichiarazione di comando nel termine, l'acquisto.sarebbe, per legge, fatto al nome dell’acquirente con riserva. La riserva può essere effettuate auche a vantaggio di più persone. Cass., 1 civ., 15 giugno 1942, est. De Feo, Finanze c. Rinasco e altri. {Riv. leg. fise., 514 con nota). 193. - Registro - Accertamento maggior valore - Imposta complementare - Terzo possessore - Privilegio fiscale - « Solve et repete »• Le imposte e sovrimposte liquidate in seguito all'accertamento del maggior valore di un immobile, oggetto di trasferimento, hanno carattere complementare. Il che importa che il credito della Finanza, per tali imposte e sovrimposte, sorga al momento delia registrazione dell'atto (a differenza del credito per imposte suppletive, che sorge nel momento del relativo accertamento), con la conseguenza che la Finanza ben può fare valere il suo privilegio, comunque sia stato accertato il maggior valore, anche contro il terzo possessore che abbia trascritto il suo titolo di acquisto anteriormente all’ accertamento del maggior valore nei confronti del dante causa del possessore stesso, e con la conseguenza che il terzo possessore, in caso di opposizione giudiziaria, è tenuto, come il debitore diretto, all’osservanza del solve et repete. Il supplemento di tassa, di cui è menzione nell art. 1962 del Cod. civ. del 1865, si riferisce esclusivamente a quello definito come tale nell art. 7 del T. U. 30 dicembre 1923, n. 3269. Cass. S. U„ 9 luglio 1942, est. Piacentini-, Nunziata c. Fin. {Riv. leg. fise., 581).