zionale. I contratti di investimento estero dovrebbero essere assistiti da una clausola arbitrale per la quale il privato investitore straniero potrebbe sempre con- venire lo Stato beneficiario (autore di provvedimenti eversivi) avanti una giurisdizione internazionale in- dipendente. Dovrebbe senz'altro essere esclusa la giu- risdizione interna dello Stato beneficiario e il privato potrebbe, a tutela del suo diritto leso, far diretta- mente ricorso alla giurisdizione di un'apposita corte internazionale. Da alcuni si propone di dare questa funzione alla Corte Permanente di Arbitrato, da altri alla Corte di Giustizia Internazionale, da altri — e sono in preva- lenza — ad una Corte ad hoc, la quale dovrebbe essere poco costosa e di rapida procedura ed avere, oltre il potere di giudicare, anche quello di conciliazione ex aequo. Anche questo progetto incontra obbie- zioni e contrasti e molti governi si sono dimostrati contrari a sottrarre le controversie insorgende ai propri tribunali per deferirle esclusivamente ad una corte internazionale. In fine si è pure proposto una specie di assicura- zione internazionale da attuarsi a mezzo di un'istitu- zione interstatale, per es., con l'intermediazione della Banca Internazionale di Ricostruzione e di Sviluppo (Ente specializzato dell'O.N.U.). La Banca creerebbe un fondo di garanzia ali- mentato dai contributi degli Stat> membri; dal fon- do si trarrebbero i compensi da assegnare agli espor- tatori di capitali insoddisfatti, qualora l'investimento, all'origine, fosse stato trasferito allo Stato sotto- sviluppato con il benestare dell'Organizzazione. An- che questa proposta non è scevra di difficoltà di ap- plicazione e comporterebbe, in ogni caso, contributi notevoli a carico degli Stati membri dell'istituzione internazionale assicuratrice. La conclusione alla quale si può pervenire, in se- guito alla breve disamina fin qui condotta, è la se- guente; 1) il mondo moderno necessita di una coope- razione sempre crescente fra Stati industrialmente progrediti, ricchi di capitali e di beni economici, e Stati sottosviluppati; 2) queste correnti di investi- menti esteri sono utili sia per i paesi esportatori di prodotti industriali su mercati stranieri, sia per i paesi che di questi prodotti abbisognano e che ten- dono a creare un'industria nazionale; 3) la sottopo- sizione dei negozi giuridici ritlettenti questi investi- menti esteri alla legislazione e alla giurisdizione dello Stato beneficiario è un grave ostacolo all'intensifica- zione degli investimenti; 4) le nazionalizzazioni, gli esproprii, i divieti di reimportazione dei capitali e degli interessi, i cambi sfavorevoli ed in genere le varie azioni eversive compiute da Stati sottosvilup- pati, importatori di beni economici esteri, costitui- scono precedenti negativi all'incremento degli inve- stimenti; 5) un notevole passo avanti nel potenzia- mento degli investimenti esteri si sarà compiuto quando un numeroso gruppo di Stati avrà sottoscritta una « carta » elencante precise norme a tutela di questi investimenti e quando si sarà costituito un or- gano giurisdizionale, a carattere internazionale, com- petente sia a conciliare le parti, sia a giudicare le controversie insorgende; 6) un progresso anche più importante si sarà raggiunto qualora il ricorso a questa corte internazionale possa essere fatto dal singolo privato, senza bisogno dell'intervento del suo Stato nazionale; 7) in fine potrà dirsi raggiunto l'op- timum, quando l'eventuale sentenza dell'organo giu- diziario internazionale, in favore del privato investi- tore, rimasta ineseguita per il rifiuto dello Stato be- neficiario di ottemperare al suo dispositivo, darà luo- go ad un integrale risarcimento del privato da parte di un apposito fondo di garanzia gestito da un'isti- tuzione internazionale (per es.. dalla Banca Interna- zionale di Ricostruzione e di Sviluppo). Il cammino per raggiungere questi obiettivi ap- pare lungo, irto di difficoltà tecniche ed ostacolato da suscettibilità nazionalistiche, ma la meta finale sarà indubbiamente raggiunta posto che essa soddi- sfa un impellente e generalizzato bisogno dei popoli. BIBLIOGRAFIA SHAWCROSS - Le problème des investiments à l'étranger eri droit international, in « Recueil cles Cours de l'Académie de droit international de la Haye », 1961. I, pag. 371 e segg. KOJANEC - Gli investimenti esteri e la responsabilità inter- nazionale dello Stato, in « La Comunità internazionale », 1961, pag. 28 e segg.; ID, La prolezione internazionale de- gli investimenti esteri. « ibidem », 1963, pag. 397 e segg. BRANDON, DRUCKER, LAUTERPACHT, ecc. - The en- couragement and protection of investiment in developing countries. in « The International and Corporative Law Quarterly », Special Suplement, 1962, pag. 1 e segg. Rapports du Secretaire General des K. U. - Moyens d'aug- menter le courant international de> capitaux privés - 26-11- 1960; 18-V-1961 ; 23-VII-1962 - ,< Publications du Conseil Economique et Sociale des N. U. ». E-3325; E-3492; E-3665. 12 ! CRONACHE ECONOMICHE