vedimenti in odio agli stranieri emanandi dallo Stato beneficiario. Rientrano anche nel « rischio politico » i provvedimenti del congelamento dei capitali esteri investiti (che non possono più essere riportati in pa- tria), i cambi forzosi fra la moneta locale e la moneta del capitalista straniero, l'imposizione alle società estere di trasformarsi in nazionali, di dare la mag- gioranza delle azioni a cittadini dello Stato benefi- ciario, di immettere nella direzione personale indi- geno, di mutare la propria attività industriale, di non compiere certi negozi ecc. Come può essere eliminato ol almeno attenuato il pericolo di questi provvedi- menti successivi all'investimento? Anzitutto il timore dell'investitore estero sarà assai attenuato quando Io Stato beneficiario abbia un regime di tipo capitalista; quando l'organizzazione costituzionale sia democratica; quando non si riscon- trino forti correnti rivoluzionarie nella massa della popolazione; quando lo Stato abbia pubblicamente emanato programmi di sviluppo a lungo termine ed abbia bisogno di ulteriore capitale estero per portar- li a compimento; quando lo Stato presenti un appa- rato giudiziario ed amministrativo efficiente ed im- prontato ad imparzialità. Si aggiunge che il cittadino estero gode della pro- tezione diplomatica del proprio Stato nazionale, il quale Stato potrà intervenire ove gli sia stata dene- gata giustizia dopo l'inutile espletamento dei rimedi giurisdizionali interni; che, nell'ambito del diritto in- ternazionale, è riconosciuto allo straniero il c. d. « diritto quesito », la cui tutela è affidata al suo Stato nazionale e può essere fatta valere contro lo Stato violatore davanti la Corte di Giustizia Internazio- nale; che, in caso di esproprio in danno dello stra- niero, il diritto internazionale assicura al medesimo un'indennità sufficiente e sollecita e che tale pretesa è stata più volte riconosciuta legittima da arbitri e da corti di giustizia a carattere internazionale. Deve, però, osservarsi che queste garanzie sono assai poco efficienti, sia perchè la loro realizzazione dipende dalla discrezionale volontà dello Stato na- zionale, cui il capitalista straniero appartiene, sia per- chè quest'ultimo deve prima espletare i rimedi giuri- sdizionali interni che sono lunghi e costosi, sia perchè tanto i procedimenti interni, quanto quelli interna- zionali non sempre raggiungono-lo scopo di far otte- nere all'espropriato un compenso adeguato. In alcuni contratti di investimenti esteri si è anche apposta la clausola arbitrale, tendente ad escludere la giurisdi- zione locale dello Stato beneficiario. Non sempre, però, questa clausola è rispettata dai tribunali locali e spesso la sentenza arbitrale non è eseguita dallo Stato soccombente. Altri rimedi più efficienti si sono attuati o almeno proposti. Alcuni Stati importatori di capitali esteri hanno fornito garanzie unilaterali, per via diploma- tica, allo Stato esportatore, impegnandosi a non ema- nare alcun provvedimento nocivo contro l'investi- mento ricevuto dai suoi cittadini: altri Stati — come già si è rilevato — hanno consacrato questo impegno in un accordo formale, cioè in un trattato intercorso fra i due Stati interessati. Un valido mezzo di garanzia è pure l'assicura- zione. Alcuni paesi esportatori di capitali verso paesi sottosviluppati presentano sistemi di assicurazione dei crediti verso l'estero. Questi contratti di assicurazio- ne sono, di solito, fatti da imprese assicuratrici di larga solidità e ad ampio raggio d'azione, control- late dallo Stato esportatore. I contratti di assicura- zione coprono gran parte dei rischi economici e po- litici delle imprese nazionali esportatrici; essi garan- tiscono, per lo più, i crediti a corto e a medio ter- mine; più raramente o con maggiori limitazioni quelli a lungo termine. In Inghilterra, ad es., queste assi- curazioni sono fatte da uno speciale dipartimento del Borei of Tracie; negli U.S.A. dalla Export-Import Bandi. L'assicurazione del credito estero presenta il difetto del suo rilevante costo; inoltre è quasi sem- pre limitata nel tempo, nell'elencazione dei rischi e spesso anche collegata all'esportazione di merce na- zionale. In questo caso l'assicurazione copre unica- mente il rischio del mancato pagamento delle merci esportate o del rimborso dei capitali concessi per l'ac- quisto, da parte del paese sottosviluppato, di merci nazionali. Alcuni Stati esportatori di capitali e di merci garantiscono in proprio gli investimenti esteri dei propri cittadini; la garanzia copre soltanto i c. d. rischi politici. Tale garanzia è data ai proprii sud- diti. esportatori di denari e di merci, dagli U.S.A., dalla Germania Occidentale e dal Giappone. Anche questa forma di assicurazione statale è da- ta spesso soltanto agli esportatori di merci o di im- pianti industriali e non a qualsiasi esportatore di capitali. Il sistema dell'assicurazione statale è indubbia- mente il migliore, sia per la sua maggior garanzia, sia per la sua gratuiticità nei confronti del cittadino esportatore; non molti Stati, però, lo potrebbero adot- tare per ragioni politiche e finanziarie. I rapporti del Segretario Generale delle N. U. prospettano altre forme di garanzia che potremo con- siderare di carattere internazionale. Una di queste consisterebbe nella negoziazione, su piano mondiale o almeno regionale, di trattati multilaterali (ai quali parteciperebbero come parti contraenti Stati esportatori di capitali e di beni e Stati importatori) contenenti una « carta » dei prin- cipi in materia di investimenti esteri. Verrebbero così codificate in trattati multilaterali le norme regolanti questi trasferimenti e le garanzie fondamentali della loro integrale restituzione. Un sondaggio fatto dal Segretario Generale ha, però, accertato varie diffi- coltà ed opposizioni dei governi ad un siffatto pro- getto. Un'altra proposta propugna l'arbitrato interna- 12 ! CRONACHE ECONOMICHE