gano emesse azioni ordinarie e azioni privilegiate, ciascun azionista eserciterà il diritto d'opzione che gli compete in proporzione del numero di azioni di qualunque categoria da lui possedute, nei riguardi delle azioni di nuova emissione di categoria analoga a quelle già possedute e, in quanto queste siano insufficienti, anche in quelli di azioni di altra categoria. L'aumento di capitale con conferimenti in natura può essere deliberato a maggioranza solo quando concorra un oggettivo interesse sociale la cui sussistenza può essere controllata dall' Amministrazione governativa su impugnativa dell'azionista a termini dell' articolo 2378 del Codice civile. Perplessità suscita l'art. 9: il primo comma per ciò che concerne l'abrogazione del penultimo comma dell'art. 2441, in quanto la facoltà di esclusione del diritto di opzione allorché l'interesse della società lo esiga, se pure si presti ad abusi, offre notevoli possibilità alla società di attingere i capitali che le abbisognano; sicché parrebbe preferibile conservare la norma così com'è, salvo prescrivere che l'esclusione o limitazione del diritto d'opzione siano motivate; il secondo, di cui non si vede l'utilità pratica (le azioni privilegiate non sono in realtà molto appetite); e soprattutto il terzo, che, prevedendo un controllo dell'amministrazione giudiziaria (nel testo si parla di autorità governativa, ma deve ritenersi per errore, chè la formula sarebbe altrimenti aberrante) sulla sussistenza dell'interesse oggettivo che solo consentirebbe l'aumento di capitale con conferimenti in natura, fa balenare lo spettro di quel concetto di impresa in sé, che, caro ai tedeschi, svisa come s'è detto il carattere privatistico della società: sovrapponendo ad essa, ed all'interesse comune dei soci, una teoria obiettiva e « superiore » dell'impresa, incompatibile col nostro attuale ordinamento. Favorevole è invece la Commissione al secondo inciso del primo comma. L'abrogazione del penultimo comma dell'art. 2410 (a sensi del quale la società può essere autorizzata con provvedimento dell'autorità governativa ad emettere obbligazioni oltre i limiti e senza le garanzie di legge, quando sussistano particolari ragioni che interessano l'economia nazionale) è ben giustificata dal tenore vago e generico della norma. L'economia nazionale è troppo spesso confusa con la posizione e gli interessi di gruppi privati monopolistici; potrebbero così accordarsi autorizzazioni per fini che con essa nulla hanno a che vedere. Se mai la norma potrebbe essere conservata se anziché parlare di « economia nazionale » si dicesse « quando sia prevalente la partecipazione di enti pubblici ». Art. 10 — La denuncia dell'articolo 2408, capoverso, del Codice civile, può essere presentata anche da tanti soci che rappresentino venti milioni di lire di capitale sociale al valore nominale e quella dell'articolo 2409 da tanti soci che rappresentino quaranta milioni di lire di capitale sociale al valore nominale, anche quando i denuncianti non rappresentino così le percentuali del capitale sociale indicate negli articoli 2408 e 2409 del Codice civile. Ottimo l'art. 10: giustissimo che le due norme dell'art. 2408 e 2409 siano rese operanti ed utilizzabili nelle società di una certa entità, concedendo che non soltanto la denuncia possa essere operata da un pres- soché irraggiungibile quinto o ventesimo di capitale, ma anche da tanti soci che sommino una partecipazione di entità monetaria rispettabile, tale da garantire la serietà dell'azione. In tale senso è del resto anche, per situazioni analoghe, l'ultimo progetto di riforma della legge azionaria tedesca. Art. 11 — Non possono essere corrisposte partecipazioni agli utili ai membri di Consiglio eli Amministrazione di una società per azioni se non quando venga distribuito ai soci un dividendo nella misura di almeno l'8 per cento sul valore nominale delle azioni. L'art. 11 pare inaccettabile ed oltretutto ingenuo. Inaccettabile perchè non vi è ragione di condizionare i compensi degli amministratori alla corresponsione agli azionisti di un dividendo di almeno l'8°/o, superiore all'interesse legale ed al dividendo normalmente distribuibile in un notevole numero di società (mentre non v'è motivo che alle responsabilità gravanti sugli amministratori non corirsponda un equo compenso); ingenuo perchè non sarebbe difficile ai Consigli di Amministrazione manipolare i bilanci onde assicurarsi comunque un largo margine, col rischio però di operazioni pregiudizievoli per la consistenza del patrimonio sociale e per la consistenza ed incremento delle riserve. Art. 12 — Una minoranza di una società di capitali che rappresenti il 10 per cento del capitale sociale ovvero azioni o quote per un valore nominale superiore a 40 milioni di lire, può proporre l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori della società, nonché, quando nominati, contro i sindaci. La società può, con deliberazione espressa, rinunziare all'azione di responsabilità e transigere al riguardo, purché non vi sia il voto contrario della minoranza indicata nel comma precedente. E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 2393 del Codice civile. Ottima, e nello stesso spirito di quanto prevede l'art. 10, la previsione dell'azione di responsabilità anche da parte di una minoranza che rappresenti il 10°/o o un valore nominale di azioni o quote di almeno 40.000.000 di lire. Si tratta del resto di disposizione che da tempo avrebbe dovuto essere introdotta: tanto evidente è l'insufficienza, ed anche l'innocuità nei confronti degli amministratori dell'odierna disciplina. Basti pensare che il legislatore francese sin dal 1867 ha ovviato alle interessate negligenze della assemblea — è la maggioranza ad esprimere dal suo seno gli amministratori contro cui essa dovrebbe agire — col riconoscimento di un'azione di responsabilità a tanti soci che rappresentino il ventesimo del capitale sociale; e che l'art. 80 della legge spagnola del 1951 concede l'azione al decimo del capitale sociale. La Commissione propone tuttavia che la nuova norma sia possibilmente temperata — onde evitare azioni di mero disturbo o non sufficientemente ponderate e formulare una disciplina possibilmente chiara, precisa ed efficiente dell'azione — con le seguenti limitazioni: a) che essa possa essere promossa, in analogia a quanto dispone la legge spagnola, solo dopo che essa 66 \ cronache economiche