— 175 - 125. - R.M. - Sostituzione d’imposta - Trattenuta - Controversia - Duplicazione dell’atto amministrativo - Competenza del giudice ordinario - Fattispecie - Litisconsorzio necessario nei confronti dell’amministrazione finanziaria - Insussistenza. R.M. - Interessi compensativi - Ritenuta per rivalsa - Inammissibilità. Tasse ed imposte in genere - Sostituzione d’imposta - Norme relative -Applicazione estensiva - Inammissibilità. Qualora si agisca in giudizio per conseguire, in forza di una sentenza passata iti giudicato, l’integrale pagamento degli interessi compensativi liquidati su somma dovuta da un ente pubblico (nella specie: un comune) a titolo di risarcimento danni e l’ente assuma di avere legittimamente trattenuto parte di detti interessi a titolo di rivalsa, in applicazione della sostituzione di imposta sui redditi di ricchezza mobile, ai sensi dell”art. 15 R.D. 24 agosto 1877, n. 4021, il giudice ordinario è competente a conoscere se il provvedimento amministrativo concernente tale sostituzione sia o meno legittimo e, nel caso negativo, a disapplicarlo con conseguente condanna dell’ente, nei limiti del precedente giudicato, a corrispondere al creditore gli interessi indebitamente trattenuti, e ciò senza che sia necessario estendere il contraddittorio nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. Fra i cespiti tassabili col particolare sistema della ritenuta per rivalsa sono compresi gli interessi dei debiti contratti e delle obbligazioni emesse, ma in questa speciale categoria non rientrano gli interessi compensativi su somme liquidate a titolo di risarcimento di danni con sentenza passata in giudicato. Le norme che prevedono la sostituzione d’imposta si pongono nel sitema della legislazione tributaria come eccezioni alle regole, senza possibilità d’applicazione estensiva. Gass., SS.UU., 14 marzo 1959 n. 761, Comune di Roma c. Magrelli - Foro it-, 1959, I, 561. Cfr. : in ordine alla I massima, in generale sull’argomento : Cass., SS.UU., 26 giugno 1957, n. 2481, in Mass. Foro It., 1957, 497. In ordine alla II massima: vedi in senso contrario: Comm. Centr., SS.UU., 25 giugno 1945, n. 77226, in Giur. Imp. Dir., 1947, n. 54. Per quanto inerisce in genere l’interpretazione delle leggi tributarie: App. l’Aquila, 10 dicembre 1957, Santi c. Finanze, in questa Rivista, 1958 306 con note di richiami. VI. - IMPOSTE DI ROLLO, REGISTRO, SUCCESSIONE E SURROGAZIONE. 126. - Imposta di bollo - Divieto di piu atti sul medesimo foglio bollato -Unico atto con pluralità di soggetti - Ammissibilità. La disposizione fiscale che vieta di stendere sul medesimo foglio bollato due o più atti soggetti a bollo, deve essere intesa nel senso che il medesimo foglio non può essere adoperato per una pluralità di atti distinti, cioè diversi per il tempo in cui sono stati redatti o per la loro intrinseca natura, non già nel senso che non si possa sul medesimo foglio redigere un atto con pluralità di soggetti. Trit). Novara, 19 aprile 1958, Consorzio Edilizio Imarva e. Marchetti ed altri - Giur. it., 1959, I, 2, 427. Cfr. : Cass., sez. Ili, n. 3835, 23 dicembre 1953, in questa Rivista, 1954, 324. 127. - Bollo - Ricorsi in materia elettorale - Esenzione - Estensione al ricorso alle SS.UU. della cassazione per questione di giurisdizione. Una esenzione tributaria, concessa in vista della singolarità della materia del contendere, non può ritenersi limitata solo ad alcune fasi del procedimento che è idealmente unico.