— 1G9 — 29 novembre 1956-23 marzo 1957, in questa Rivista, 1957, 331 con nota di richiami; Comm. Centr., sez. spec. trib. loc., 14 febbraio 1955, n. 68501, ivi, 1955, 356. 108. - Imposta di famiglia - Richiesta di aumento da parte ufficio tributi locali di comune sulla base imponibile già accertata e notificata - Nullità - Facoltà di aumento alla sola commissione comunale ex art. 48 legge 2 luglio 1952 n. 703 - Modalità. L’art. 48 della legge 2 luglio 1952, n. 703, che ha modificato l’art. 280 del T.TJ.F.L. del 14 settembre 1931, n. 1175, ha concesso alla sola commissione comunale la facoltà di aumentare la base imponibile accertata, previa proposta all'Amministrazione comunale, con invito alla stessa di notificare al contribuente il nuovo accertamento, il quale nel termine di 30 giorni potrà presentare un nuovo reclamo alla stessa Commissione comunale. Di conseguenza, è inficiata di nullità assoluta la richiesta d’aumento, da parte del Comune alla G.P.A., della base imponibile accertata, in quanto, oltre a tutto, toglie al contribuente un grado di giurisdizione. Giunta Prov. Amm., Palermo, 29 settemòre 1958, Murgia c. Comune di Castellana Sicula. Cfr. : per qualche riferimento: Comm. Centr., sez. I trib. loc., 19 aprile 1958, n. 4060, in questa Rivista, 1958, 400. 109. - R.M. - Contratto di mezzadria dissimidante contratto di affittanza agraria - Accertamento - Opposizione giudiziaria - Solve et repete - Applicabilità - Temperamento del prima facie - Non ricorre. Dall’osservanza del precetto generale del solve et repete può prescindersi soltanto quando la infondatezza della imposizione tributaria sia di assoluta evidenza e già emerga incontestabilmente dagli atti di causa. Qualora sia stato accertato dalle Commissioni tributarie che, sotto l’apparenza di un contratto di mezzadria (non assoggettabile ad imposta di ricchezza mobile), sia stato dissimulato un contratto di affittanza agraria (come tale soggetto all’imposta mobiliare), la relativa opposizione giudiziaria tendente a stabilire la concreta realtà dei rapporti intercorsi fra i contraenti, non può ritenersi risolubile prima facie ed è, quindi, soggetta al precetto del solve et repete. Cass., SS.VU., n. 323, 3 febbraio 1959, Bordonaro ed altri c. Finanze - Riv. Leg. Fise., 1959, 942. Cfr.: in ordine alla I massima: Cass., SS.UU., n. 1605, 6 marzo-17 maggio 1958, in questa Rivista, 1958 , 225. Ius receptum. Sulle fattispecie di inapplicabilità in esame non constano precedenti. 110. - Imposte e tasse - Morte del contribuente - Limiti di validità della notifica dell’avviso di accertamento collettivamente agli eredi, nell’ultimo domicilio del defunto. L’avviso di accertamento di imposta (nella specie imposta straordinaria progressiva sul patrimonio^ può essere notificato collettivamente agli eredi nell’ultimo domicilio del contribuente deceduto, entro il termine di sei mesi dalla morte (art. 42 legge 7 agosto 1936, n, 1939). Pertanto è nulla la notifica dell’avviso, intestato al contribuente deceduto, effettuata a mano di uno degli eredi dopo alcuni anni dal decesso. Comm. prov. imp. Roma, 17 febbraio 1959, rie. Di Montevecchio, Benedetti - Giur. it., 1959, III, 111. Cfr. : Comm. Centr., sez. pati'., 18 maggio 1956, n. 82214, in questa Rivista, 1957 305 con nota di richiami.