_ 137 — decisione), perchè meglio risponde alla lettera ed allo spirito della legge, anche in rapporto alla disciplina di analoghe agevolazioni tributarie, precedentemente concesse, e meglio si inquadra nel sistema legislativo che concerne la materia. Il criterio fondamentale, che informa e sorregge tutte le argomentazioni della ricorrente, è che le agevolazioni in questione debbano essere o applicate od escluse in toto, rispetto ad un determinato immobile, anche quando si tratti di immobili destinati separatamente ad usi diversi, in parte ad abitazione ed in parte ad uffici e negozi. Ma tale criterio non è sancito dalla legge, nè si desume dalla sue disposizioni, le quali contemplano le « case di abitazione anche Il giudice amministrativo, nelle sue decisioni, non sembra abbia tenuto nelle debite considerazioni gli elementi che dovrebbero presiedere ad ogni giudicato. Ciò lia determinato una giurisprudenza che si è guadagnata non poche critiche. E la base di queste poggia esclusivamente sulla sostanziale differenza tra le due disposizioni di legge, che non consente di invocare la prima per interpretare la seconda. 4. Una volta rilevata la formale differenza tra le due norme, è d’uopo determinare la sostanza della legge 408, vale a dire, agli effetti dei rapporti tra le case di abitazione, uffici e negozi, quale limite si deve assumere. In altre circostanze abbiamo sostenuto che la particella « anche », voleva porre le case di abitazione in via principale, e gli uffici e negozi in via accessoria. Fatta questa prima distinzione, è necessario ora stabilire i limiti dell’accessorietà. In qualsiasi dizionario della lingua italiana si rileva che una cosa è accessoria quando è di secondaria importanza, è principale invece quando è di maggiore importanza. Il 2° comma dell’art. 939 del cod. civ., parlando dell’unione e commistione, distingue «le cose principali o di molto superiori di valore», dalle altre accessorie, e di conseguenza di minor valore. Pertanto il carattere distintivo può essere desunto dalle quantità o dal valore. La distinzione per valore si presenterebbe più difficoltosa, poiché richiederebbe, per ogni stabile in cui vi siano le case, gli uffici ed i negozi, una valutazione. Ciò porterebbe agli organi amministrativi un lavoro non indifferente, con la conseguente instaurazione di una mole di giudizi. La Corte di Appello di Lecce, esaminando la questione in linea di diritto, ha ritenuto che « la parte destinata ad abitazione deve in ogni caso usufruire delle agevolazioni fiscali e tributarie, ancorché prevalente sia il restante edificio ad uso di negozi o uffici, mentre questi e soltanto questi vi saranno esclusi, ove fossero plwsvalenti in confronto della restante costruzione per abitazioni ». Da quanto precede si rileva che la Corte di merito in un primo momento ha assunto come elemento distintivo la quantità dei locali