— 147 — sullo stesso piano : nel senso che, ai fini divisionali, come non è possibile distinguere fra loro i vari beni a seconda della loro diversa natura o qualità, così non è possibile differenziarli in relazione ai diversi titoli di provenienza, e cioè a seconda che tali beni siano esistiti nella comunione fin dalla costituzione dei rapporto, o siano pervenuti alia comunione stessa per accessioni successive (14). Parlare di.« comunioni a masse plurime », o di « masse distinte » all’interno di una stessa comunione, come talora si riscontra (15), appare quindi privo di significato. 11 concetto della pluralità di masse nell’ambito di una stessa comunione non solo risulta insostenibile in campo privatistico, ma è del pari estraneo alla disciplina tributaria. Nè si dica che è inconcepibile l’esistenza di un’unica comunione se i beni sono stati acquisiti in tempi o per titoli diversi. Ciò non contrasta necessariamente con l’unicità del rapporto, ben potendo la comunione — è appena il caso di ricordarlo — modificarsi e accrescersi per successive accessioni di beni (16). Tanto meno devono trarre in inganno considerazioni o preoccupazioni di carattere meramente fiscale. È vero che se la comunione, in un certo momento del suo iter storico, subisce una modifica oggettiva (ad esempio, per accessione di nuovi beni), è presumibile vi sia stato un qualche effetto traslativo, fiscalmente rilevante. Ma è evidente che si tratterà di un effetto dell'atto di modifica del rapporto, anteriore quindi alla divisione, e non della divisione. Nè è possibile confondere tra effetti dell’atto di modifica del rapporto ed effetti del successivo atto di divisione (che opererà a modifica avvenuta, su quella che sarà la situazione di fatto al momento della divisione) ; nè confondere il problema della tassazione degli atti di modifica del rapporto di comunione con quello della tassazione del successivo atto di divisione. (14) Di per se esatta appare quindi l’affermazione, contenuta nella normale ministeriale del 1880, che « quando la comunione legittimamente esiste resta indifferente se questa siasi formata per più e diversi titoli e ragioni... ». Tale affermazione, però, contrariamente a quanto mostra di ritenere la citata ministeriale, non consegue affatto a una presunta impossibilità di concepire più comunioni fra le stesse persone. È quest’ultimo, infatti, come si vedrà, problema del tutto distinto ed autonomo, la cui soluzione non muta in ogni caso quanto affermato. (15) V. retro, nota 5. (16) Tale semplice osservazione dovrebbe essere già di per sè sufficiente a dimostrare l’inconsistenza della tesi secondo cui tante sarebbero le comunioni quanti i titoli di provenienza dei beni.