— 156 tivo Tizio e Caio, divenuti comproprietari per due successive eredità di due distinti immobili, dovrebbero considerarsi titolari di due distinte comunioni ove gli immobili siano stati acquisiti in proporzioni diverse, e titolari invece di un’unica comunione nel caso che gli immobili siano stati acquisiti in eguali proporzioni! (38). 11. Accertata la possibile sussistenza di più comunioni fra gli stessi soggetti — e prescindendo, per il momento, dalla ricerca dei criteri di individuazione della pluralità dei rapporti — va piuttosto esaminato quale rilevanza abbia, ai fini divisionali, l’eventuale pluralità dei rapporti : e cioè entro che limiti, secondo il vigente sistema normativo, tributario in particolare, operi il principio dichiarativo nel caso di divisione di beni comuni facenti capo agli stessi soggetti, ma appartenenti a comunioni diverse. Più precisamente, per quanto ci interessa, il problema si riduce essenzialmente a questo : le assegnazioni, per non essere considerate traslative, debbono avvenire nell’ambito di ogni singolo rapporto di comunione, oppure possono effettuarsi prelevando indifferentemente i beni dalle varie comunioni? Qual’è, in altre parole, l’ambito d’applicazione dell’art. 48 della legge del registro? Dall’esame letterale delle disposizioni di legge dettate in materia dal legislatore tributario non è purtroppo possibile, come già si è accennato, trarre alcun preciso e sicuro orientamento. Non ci sembra, infatti, che possa trarsi spunto, come qualche autore ritiene (39), dalla formulazione del primo comma del citato art. 48, trattandosi di formulazione quanto mai generica, ugualmente compatibile sia con la tesi estensiva che con quella restrittiva. Il legislatore, va infatti notato, non parla di « divisione della comunione », ma semplicemente e genericamente di .« divisione di beni » (mobili o immobili), senza affatto specificare se appartenenti o meno ad unica comunione (40). (38) In campo privatistico, il concetto che ciascun asse ereditario costituisca, ai fini divisionali, entità patrimoniale a sè stante, è stato anche m passato più volte affermato dalla giurisprudenza della S.C. Cfr., da ultimo, Çass., Sez. II, 4 ottobre 1958, n. 3111, in Mass. Foro it„ 1958 . 632; Cass Sez. II, 10 gennaio 1952, n. 37, in Riv. leg. fiso., 1952, 530; Cass., Sez. I, 29 luglio 1941, n. 2414, in Seti, cass., 1941, 77. (39) Rastello, op. cit., pag. 699 seg. (40) Scrive il Rastello (op. loc. ult. cit.): « Li’articolo 48... prevede 1 applicazione della imposta graduale sulle assegnazioni che corrispondono ai diritti