SISTEMA GIURIDICO DEL BILANCIO E TEORIA ECONOMICA (*) 1. La celebrazione del centenario, dalla unificazione del Regno, della Corte dei conti che ha come sua primaria funzione costituzionale il controllo del bilancio dello Stato, è evento che deve indurre gli studiosi e gli esperti di amministrazione e di finanza pubblica a chiarire le proprie idee e quelle altrui circa il tentativo scientifico, cui si assiste, di inserire il bilancio dello Stato e degli enti pubblici minori nella contabilità economica nazionale. Questa — che non mi pare abbia ancora raggiunto l’organismo di disciplina autonoma e che può considerarsi un nuovo capitolo della scienza economica —, come è noto, prende in osservazione il reddito nazionale nel suo ammontare globale e nelle sue componenti, tra le quali pone le entrate e le spese pubbliche. La dottrina, la prassi amministrativa, ia tecnica contabile degli organi governativi finanziari sono dominate ora da questo indirizzo, e dominate ne sono di riflesso le discussioni e gli atti parlamentari. È un fatto, che si avverte tutti gli anni, che sia la esposizione finanziaria del Ministro del Bilancio sia quella del Ministro del Tesoro vertono principalmente sul conto economico che viene presentato al Parlamento alla stessa epoca in cui è presentato il bilancio di previsione, che viene chiamato ora usualmente bilancio « finanziario », per differenziarlo dal conto economico, il quale a sua volta viene definito bilancio economico. A quest’ultimo sono ri se ivate più che al primo gli onori della discussione generale sulla economia e sulla finanza pubblica. Nelle mie Istituzioni di diritto finanziario — I t olume che risale al 1935 — dopo avere esposto la teoria giuridica del bilancio, così scrivevo : « La legge del bilancio è anche regola della vita economica «e sociale della nazione. Tra la economia finanziaria dello Stato e (») Questo scritto consegnato per la stampa l'ottobre 1962, fa parte della Raccolta di studi per il centenario della Corte dei conti di prossima pubbli-cazione. 13. Riv. dir. fin. - I - 1963.