IL LEGALE RISPONDE TESTAMENTO OLOGRAFO Scrìvo a nome di una conoscente che vive in casa di riposo. È vedova, senza figli e ha due cugini che abitano lontano. Possiede una piccola casa con terreno. Ha fatto testamento, su carta semplice (con data e firma), a favore dei suoi vicini in cambio di assistenza. C'è una clausola: quella di dare ai cugini una certa somma e fare offerte alla Chiesa. Qualche mese fa i vicini hanno chiesto alla signora di redigere il testamento su un altro foglio, con timbro postale, e depositarlo presso un notaio. È regolare oppure si tratta di un inganno? Grazie. lettera firmata, Torino Il testamento olografo deve essere steso per intero, datato e sottoscritto dal testatore. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La data impressa con timbro postale di per sé non ha alcun valore e se non è accompagnata dalla data scritta di mano dal testatore il testamento olografo è soggetto ad annullamento. Il deposito del testamento olografo presso un notaio, a cura degli eredi designati, può servire soltanto per dimostrare che, alla data del deposito, il testamento era già stato redatto. È, quindi, utile se si teme che a causa della vecchiaia o di una malattia la testatrice perda la capacità di intendere e di volere, e che un eventuale erede non menzionato nel testamento contesti la veridicità della data per dimostrare che, al momento della stesura, la testatrice non era in possesso delle facoltà mentali. A cura dell'avvocato Marinella Ventura Piselli, dei Servizi Legali FIATSAGI Il deposito non sana, ovviamente, eventuali vizi di forma del testamento, né può impedire che la testatrice ne rediga un altro con revoca espressa o implicita delle disposizioni date nel primo. SPESE PER L'ASCENSORE Abito in un vecchio condominio. Volendo installare un ascensore, come vengono ripartite le spese? Per millesimi o per piani, oppure metà per millesimi e metà per piani? E chi abita al piano rialzato deve contribuire? Grazie. lettera firmata, Torino L'installazione dell'impianto di ascensore è un'innovazione gravosa, utilizzabile, in genere soltanto dai proprietari che abitano ai piani superiori dell'edificio. In base all'articolo 1121 del Codice civile, i condomini di appartamenti al piano terreno o rialzato, che non intendono trarre vantaggio dall'impianto, sono esonerati da qualsiasi contributo alle spese d'installazione e di manutenzione. Se l'impianto è destinato a servire anche piani interrati di uso comune, oppure le soffitte, anche i condomini che abitano al piano terreno o rialzato, nel caso siano proprietari di locali agli altri piani serviti dall'ascensore, potrebbero essere tenuti a partecipare alle spese, purché l'innovazione sia deliberata dall'assemblea di condominio con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti e i due terzi del valore dell'edificio. Le spese di gestione e di manutenzione dell'ascensore dovrebbero essere ripartite con criterio misto, che tenga conto sia dei millesimi sia dei piani. PROPRIETÀ E STRADA VICINALE Caro illustrato, per accedere al mio podere devo percorrere una strada vicinale lunga circa 3 chilometri. Prima di me, serve i fondi di altri sei proprietari che vi transitano per raggiungere le proprie abitazioni. Considerando che ognuno percorre un tratto di strada più lungo dell'altro, con quale criterio deve essere ripartita la spesa per la manutenzione e l'esercizio? Antonio Puddu, Torino La riparazione e la conservazione delle strade vicinali private è a carico di tutti coloro che ne fanno uso per recarsi nelle loro proprietà, salvo che per diritto (o per consuetudine) ricada soltanto sopra determinate proprietà o persone. Se non si stabilisce con atti privati una diversa quota di partecipazione alle spese, queste si ripartiscono in pari misura fra i proprietari dei fondi serviti dalla strada. Tuttavia, se la strada viene mal ridotta da uno o da alcuni degli utenti, le spese per riparare i danni ricadono su chi li ha provocati. 164 LUGLIO 1996 ILLUSTRATO