sioni a benzina. La nuova famiglia di propulsori consentirà di supe- rare agevolmente i limiti di emis- sioni imposte dalla recente diret- tiva Cee. Questa soluzione sarà poi estesa ad altri modelli. Amo ancora la mia madrina di guerra Caro illustrato, mi permetto di segnalare una tra le più grandi storie d'amore del ven- tesimo secolo, benché i prota- gonisti non siano né di san- gue reale né famosi. Siamo un marinaio "di montagna" e la sua madrina di guerra. Ci sia- mo sposati nel 1947: cin- quantanni fa! Era il 1940, avevo 19 anni e facevo l'operatore alla stazio- ne radio della Marina a Capo Laki, un promontorio tra Du- razzo e Valona, in Albania. Un collega cercava una madrina di guerra e, dopo aver messo un'inserzione su Le vostre novelle, ricevette oltre 120 ri- sposte. Iniziò così una fitta corrispondenza con alcune ragazze. Natale era vicino e anch'io desideravo una madri- na di guerra. Ho chiesto all'a- mico di darmi le lettere scar- tate e rimasi colpito dalla calligrafia di una ragazza. So- no passati 57 anni da quel Na- tale e la "mia" madrina di guerra, Elsa, è ancora al mio fianco. Grazie. Sergio Marcato Th iene (Vicenza) Complimenti e tanti auguri dalla redazione di illustrato. Sii] il ti Il testamento A cura "«"''avvocato i dei Servj>, ' I Da un anno sono separato. Ho un alloggio di mia proprietà, mentre la casa dei miei genitori è divisa al 50 per cento tra me e la mia ex mo- glie, con usufrutto non registrato. In caso di morte vorrei tutelare i miei genitori affinché non siano mandati via. Desidero sapere se una lettera, non registrata, può essere valida come testamento. Grazie. lettera firmata, Chivasso Se l'usufrutto a favore dei genitori del lettore era stato costituito con scrittura privata, sottoscritta sia dai due coniugi comproprietari dell'allog- gio sia dai due usufruttuari, tale con- tratto è perfettamente valido tra le par- ti. Il Codice civile, infatti, prescrive la forma scritta per la validità dei contratti aventi a oggetto diritti su beni immobili, mentre la registrazione all'Ufficio de! Registro è imposta ai soli fini fiscali. il lettore potrebbe richiedere alla ex moglie di rinnovare la costituzione di usufrutto per rogito notarile. In caso di rifiuto, potrebbe essere chiesto giudi- zialmente l'accertamento della costitu- zione; la registrazione nei Registri im- mobiliari dell'atto di citazione fa retroagire a tale data gli effetti della sentenza di riconoscimento dell'usu- frutto. In entrambi i casi, il diritto sareb- be opponibile ai terzi e la tutela dei ge- nitori diverrebbe piena, per tutta la durata della loro vita. La soluzione ipotizzata dal lettore la- scerebbe I genitori eredi di una quota di comproprietà sull'alloggio pari al cin- quanta per cento, ma la ex moglie po- trebbe vendere la sua metà o chiedere la divisione giudiziale. Comunque, il te- stamento In forma di lettera è valido se ha tutti i requisiti prescritti per il testa- mento olografo scritto per intero, data- to e sottoscritto di mano dal testatore; la sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni; è meglio se que- ste sono scritte su un unico foglio e, in- fine, la data deve contenere l'indicazio- ne dei giorno, mese e anno. Acconto da restituire Mia figlia ha deciso di andare a vivere da sola. Ha trovato un monolocale e ha firmato una pro- posta d'acquisto con promessa di compravendita. I termini: 3 milioni di acconto alla firma della propo- sta; 50 milioni entro un dato perio- do come deposito cauzionale e il saldo davanti al notaio. Ora mia fi- glia, per motivi personali, e prima della scadenza irrevocabile (sette giorni), ha inviato alla società im- mobiliare una lettera di disdetta. Ma l'agenzia aveva già venduto l'appartamento. È giusto che trat- tenga l'acconto? Che cosa si deve fare per richiederne la restituzio- ne? Grazie. lettera firmata, Caste/bolognese (Ravenna) L'articolo 1329 del Codice Civile stabilisce che se il proponente si è obbligato a mantenere ferma ia pro- posta per un certo tempo, la revoca è senza effetto. Pertanto, la revoca comunicata dalla figlia della lettrice è rimasta priva di effetto, con la conse- guenza che sino al momento fissato nella proposta per la stipulazione del contratto preliminare di compraven- dita il proprietario avrebbe potuto ac- cettare la proposta. Il proprietario, tuttavia, ha tenuto un comportamen- to contrario alla volontà di accettare, in quanto ha venduto l'alloggio ad al- tri. Si potrebbe interpretare tale com- portamento come un definitivo rifiuto della proposta, con la conseguente liberazione della proponente dal pro- prio impegno. Poiché la figlia della lettrice sembra che abbia versato la somma di lire tre milioni a titolo di ac- conto sui prezzo della compravendi- ta, e non a titolo di penale per l'even- tuale inadempimento all'impegno di non revocare la proposta, tale som- ma dovrebbe esserle restituita. ILLUSTRATO GIUGNO 1997 85 '