Impianto centralizzato Il condominio dove abito ha 30 an- ni e siamo tutti proprietari. Il ri- scaldamento centralizzato è a ga- solio. Ora, secondo quanto stabilito dalla legge, dobbiamo ristrutturare il vano caldaia e fare altri lavori: il preventivo di spesa si aggira sui quattro milioni a famiglia. La mag- gioranza dell'assemblea condomi- niale è orientata verso il riscalda- mento autonomo a metano. Se un condomino si oppone, che cosa si deve fare? Grazie. Eraldo Orsini, Milano Ai fini della trasformazione dell'impian- to céntralizzato di riscaldamento in im- pianti singoli a gas, non è sufficiente la sola delibera presa con la maggioranza delle quote condominiali (art. 26 n. 5 leg- ge 10/91), ma occorrono alcuni adempi- menti quali l'approvazione di un progetto di fattibilità per stabilire l'effettivo rispar- mio energetico, e la possibilità di installa- re idonea canna fumaria, come previsto dalla richiamata legge 10/91 art. 8 lettera G e 26. Purtroppo, però, se anche un solo condomino è dissenziente, questi può richiamarsi al principio sancito dal- l'art. 1120 Codice civile, 2° comma, che vieta ogni innovazione che sottragga una cosa comune dell'edificio all'uso e al be- neficio di un singolo condomino. Se vengono rispettati i principi sanciti dalla legge 10/91, ci si potrà rivolgere a un giudice che potrà così convalidare, con l'ausilio di un accertamento tecnico da lui stesso disposto, la fondatezza del- la richiesta, e se il divario tra la spesa per adeguare l'Impianto centralizzato e il co- sto per l'installazione degli impianti sin- goli evidenzierà notevoli differenze a fa- vore della trasformazione, potrebbe anche disporre la soccombenza del con- domino dissenziente. A marzo ho acquistato un allog- gio occupato da un'impresa immobiliare. Il contratto di loca- zione (per uso abitazione), stipu- lato da parecchi anni, è scaduto il 31 dicembre '96. La stessa im- presa ha aperto, prima del mio acquisto, una pratica legale nei confronti del locatario: il pretore di Torino ha fissato per il 31 di- cembre '97 l'esecuzione dello sfratto. Desidero sapere: le spe- se legali relative allo sfratto devo pagarle io come nuovo proprie- tario? Sono tenuto a stipulare un nuovo contratto di locazione? Se, invece, decidessi di conti- nuare la pratica di sfratto, sareb- be comunque esecutivo per il 31 dicembre '98? Grazie. Eugenio Pomponio, Torino L'acquisto di un alloggio è sempre fatto nello stato di diritto e di occu- pazione in cui si trova al momento del rogito notarile. Il nostro lettore, pertanto, ha acquistato un alloggio con un inquilino il cui contratto è stato regolarmente disdetto. Il preto- re, infatti, ne ha convalidato lo sfrat- to entro il 31 dicembre '97. Se è intenzione dell'acquirente ave- re l'appartamento libero, può conti- nuare con l'azione legale già intrapre- sa. Per quanto riguarda le spese legali, queste sono dovute dal nuovo proprietario al pari di tutte le altre, sal- vo che ci siano stati diversi accordi. Il venditore, quindi, pagherà l'avvocato per quanto fatto sino al momento del passaggio di proprietà e l'acquirente potrà continuare l'azione legale con lo stesso avvocato, o con altro di suo gradimento, pagando per il prosegui- mento della causa In corso. Rifiuti, multe e senso civico Siamo un popolo di memo- ria corta e di leggi inutili. Ricordo il titolo di un quoti- diano che ammoniva: "Pugno di ferro su chi sporca". Il som- mario spiegava: "In vigore da domani il decreto sui rifiuti". Era il 1° marzo di quest'anno. Ora mi domando: che fine ha fatto quel decreto? Le strade sono pattumiere e non soltan- to perché molti proprietari di cani sono privi di senso civi- co. Questo, a mio avviso, non si crea con le sanzioni (tra l'altro, non ho mai visto un vi- gile urbano multare un pro- prietario di cane), ma si svi- luppa offrendo gli strumenti necessari. E allora perché non investire di più in contenitori, leggasi cestini, piazzati ben in vista, ad ogni angolo e a "por- tata di mano"? Grazie. lettera firmala Pinerolo (Torino) COSI' HO "FERMATO itl LUGLIO 1997 ILLUSTRATO